Funghi & Orchidee della Calabria

 

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          ultima revisione: 14 febbraio 2012 02.29  
 

Le schede dei funghi

Le schede delle Orchidee

I funghi della Calabria

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Sommario:
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Disposizioni e Divieti
Art. 3 - Raccolta dei funghi
Art. 4 - Modalità di raccolta
Art. 5 - Quantitativo di raccolta
Art. 5bis - Divieti di raccolta e limitazioni
Art. 5ter - Permessi regionali di autorizzazione
Art. 6 - Associazioni micologiche - Albo regionale
Art. 7 - Commercializzazione dei funghi
Art. 8 - Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici
Art. 9 - Abrogato
Art.10 - Comitato tecnico
Art.11 - Ricerca scientifica e corsi di formazione
Art.12 - Ispettorati micologici
Art.13 - Vigilanza
Art.14 - Sanzioni
Art.15 - Abrogato
Art.16 - Norma finale
Art.36-37-38 Regolamento attuativo - Norma finanziaria - Pubblicazione
Allegati A e B Piante e biotopi protetti
Allegati C e D Funghi commercializzabili e funghi protetti

Legge quadro 23 agosto 1993, n. 352, “Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”


Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati.2 (BUR n. 104 dell’1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 31 marzo 2009, n. 9)

TITOLO I
(Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati)
3

Art. 1
(Finalità)

§1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell’ambiente e della biodiversività4 e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

Art. 2
(Disposizioni e divieti)

  1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:
    a)
    è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico,5 ecologico e monumentale;
    b)
    nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo;6
    c)
    è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commercializzare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);
    d)
    è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);
    e)
    per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di Ovolo7 chiuso.

    1 L’articolo 3, comma 5; l’articolo 5 e l’articolo 14 entrano in vigore a decorrere dall’1/1/2003. 
    2 Titolo della legge integrato dall’art. 1, comma 1 prima alinea della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
    3 Rubrica inserita dall’art. 1, comma 1 seconda alinea della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
    4 Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
    5 Parola sostituita dall’art. 3, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
    6 L’art. 3, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9 sostituisce le parole “3, 4 e 5” con le parole “del presente titolo”.
    7 Parola sostituita dall’art. 3, comma 3 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 3
(Raccolta dei funghi)

  1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro del cappello abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

  • Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);

  • Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);

  • Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);

  • Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);

  • Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro)

  •  Clitocybe géotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);

  • per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm (tre)

Il regolamento attuativo, di cui all'art. 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

    §2.   La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

    §3.   La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

   §4.   La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione. 8

 8
Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 4
(Modalità di raccolta)

  1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

  2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

  3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo)

  4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

  5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.9
     

 9 Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
 

SOMMARIO

Art. 5
(Quantitativo di raccolta)

  1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

  2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo art. 5-ter.

  3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'art. 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.

  4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo - forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.

  5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.

  6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

  7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all' articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio. 10

  10 Articolo sostituito dall’art. 6, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 5 bis
(Divieti di raccolta e limitazioni)

  1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione.
    a) nelle riserve naturali integrali;
    b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
    c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

  2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

  3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

  4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

  5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio. 11

    11
    Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

SOMMARIO

Art. 5 ter
(Permessi regionali di autorizzazione)

  1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
    a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l’organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all’articolo 36. Con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;
    b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;
    c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi s pecie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
    I divieti di cui al comma 1 e 2 dell' art. 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;
    d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si  intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione. lI permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

  2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

  3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:
    a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;
    b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
    c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.
    12

12 Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 6
(Associazioni micologiche - Albo regionale)

  1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

  2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

  3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
    a)
    finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;
    b)
    ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
    c)
    impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;
    d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);
    e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;
    f) adesione ad organismi micologici nazionali.
    13

  4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

  5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni dì sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.

  6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

    13 Lettere aggiunte dall’art. 8, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 7
(Commercializzazione dei funghi)

  1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
    a)
    suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
    b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
    c) disposti in singolo strato e non pressati;
    d)
    integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
    e)
    freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;

  2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'art. 36.

  3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo art. 12.14
     

  4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:
    a) la generalità e la residenza del venditore;
    b) la specie e la quantità posta in vendita;
    c)
    la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

  5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l’ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

  6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.

  7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.15

    14 Commi sostituiti dall’art. 9, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
    15
    Commi aggiunti dall’art. 9, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

 SOMMARIO

Art. 816
(Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici)
16 Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

  1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive somministrazione dei medesimi devono utilizzare modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

  2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.

Art. 917
(Abrogato)
17 Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

SOMMARIO

Art. 10
(Comitato tecnico)

  1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa dei patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

  2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presentelegge e in riferimento
    alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.

  3. Il Comitato tecnico è composto da:
    a)
    un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;
    b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle Foreste;
    c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;
    d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
    e)
    un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale;
    f)
    un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;
    g)
    un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
    h)
    il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;
    i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
    j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;
    Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;

  4. Il Comitato è nominato con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.

  5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64 )
    per ogni seduta.

Art. 11
(Ricerca Scientifica e Corsi di formazione)

  1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

  2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina anche in riferimento all'art. 10 della Legge 352/93.18

    18
    Parole aggiunte dall’art. 12, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 12
(Ispettorati Micologici)

  1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze farmaceutiche.

  2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:
    a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
    b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 10;
    c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;
    d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'art. 7, comma 4;
    e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;
    f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;
    g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;
    h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

  3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:
    - due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con unzioni di presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;
    - un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;
    - un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

  4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria. 19

    19
    Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

 

Art. 13
(Vigilanza)

  1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.20

  2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 dei Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

  3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

    20 Comma sostituito dall’art. 13, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

SOMMARIO

Art. 14
(Sanzioni)

  1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

  2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.

  3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: “Modifiche al sistema penale”.

  4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della; Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

  5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

  6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

  7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

  8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.

  9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'art. 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

  10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

  11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato. 21

     

21 Articolo sostituito dall’art. 14, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 15
22
(Abrogato)

22 Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 16
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO II

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati

OMISSIS

 

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 36
(Regolamento attuativo)

  1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.

Art. 37
(Norma finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

Art. 38
(pubblicazione)
 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

ALLEGATO A

SPECIE PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 2

  • Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp.;

  • Gymnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;

  • Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;

  • Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;

  • Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;

  • Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;

  • Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;

  • Famiglia Primulacee: Primula palinuri ; Soldanella, tutte le specie;

  • Famiglia Gentianacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;

  • Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;

  • Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;

  • Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;

  • Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; Narcissus, tutte le specie;

  • Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia. 

     

 SOMMARIO

ALLEGATO B

 

BIOTOPI PROTETTI AI SENSI DELL'ART. 2

  1. Valle del fiume Argentino;

  2. Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;

  3. Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);

  4. Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);

  5. Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);

  6. Stazioni di Woodwardia;

  7. Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:

1) Bosco Gariglione;
2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
3) Foresta del Timpone della Carcara;
4) Bosco al Corvo;
5) Bosco di Arnocampo;
6) Pineta di Cupone;
7) Bosco di Santa Maria;
8) Monte Pollino;
9) Bosco Fallistro;
10) Alto Aspromonte;
11) Isola di Cirella;
12) Isola di Dino;
13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
14) Foce del Neto.

 

ALLEGATO C

ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA

L’elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

  • Albatrellus pes-carprae

  • Boletus subappendiculatus

  • Fistulina epatica

  • Grifola frondosa

  • Hydnum rufescens

  • Hygrophorus hypothejus

  • Hygrophorus marzuolus

  • Hygrophorus pudorinus

  • Hygrophorus russula

  • Lactarius salmonicolor

  • Lactarius sanguifluus

  • Lactarius semisanguifluus

  • Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)

  • Laetiporus sulphureus

  • Lyophyllum conglobatum

  • Pisolitus arhizus

  • Pleurotus ferulae

  • Russula aurea

  • Russula virescens

  • Russula cyanoxantha

  • Russula delica

  • Russula chloroides

  • Russula vesca

  • Ramaria botrytìs

  • Suillus bellini

  • Tricholoma acerbum

  • Tricholoma populinum

  • Tricholoma stans

ALLEGATO D

SPECIE PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 4, comma 5.

  • Amanita caesarea fa. alba

  • Amanita cocolla

  • Boletus dupainii

  • Boletus edulis var. citrinus

  • Boletus satanas

  • Lactarius mairei

  • Phaeolepiota aurea

  • Pulveroboletus hemichrysus26

26 Allegati aggiunti dall’art. 18, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

 

 SOMMARIO

 

 


SOMMARIO
 

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Disposizioni e Divieti
Art. 3 - Raccolta dei funghi
Art. 4 - Modalità di raccolta
Art. 5 - Quantitativo di raccolta
Art. 5bis - Divieti di raccolta e limitazioni
Art. 5ter - Permessi regionali di autorizzazione
Art. 6 - Associazioni micologiche - Albo regionale
Art. 7 - Commercializzazione dei funghi
Art. 8 - Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici
Art. 9 - Abrogato
Art.10 - Comitato tecnico
Art.11 - Ricerca scientifica e corsi di formazione
Art.12 - Ispettorati micologici
Art.13 - Vigilanza
Art.14 - Sanzioni
Art.15 - Abrogato
Art.16 - Norma finale
Art.36-37-38 Regolamento attuativo - Norma finanziaria - Pubblicazione
Allegati A e B Piante e biotopi protetti
Allegati C e D Funghi commercializzabili e funghi protetti

Legge quadro 23 agosto 1993, n. 352, “Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”


Legge 23 agosto 1993, n. 352 modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione  dei funghi epigei freschi e conservati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi
Art.1
§1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente  legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
§2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 2
§
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei  comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni  micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
§
2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
§
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che  hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

Art. 3
§
1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono  determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori,  ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, § 1 e 2.
§
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree,  delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

Art. 4
§
1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona,  complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione  alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi  complessivi.
§
2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura  per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane  competenti per territorio.

Art. 5
§
1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo  strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
§
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

§3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
§4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.
§5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che  per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei  passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 6
§
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
 - a. nelle riserve naturali integrali;
 -
b. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 -
c. nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvo-colturali;
 -
d. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
§
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli  immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Art. 7
§
1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei  funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
§
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in  pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane  competenti per territorio.

Art. 8
§
1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico,  il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di  raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non  superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art. 9

§1. [comma abrogato - sostituito dall'art.1 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico  (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
§2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
§3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10
§
1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e  naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere  l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche  che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché  la tutela della flora fungina.
§
2. Le attività di cui al §1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono  inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e  le guardie giurate volontarie.
§2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
§3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 12
§
1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua  entrata in vigore.

Art. 13
§
1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi  raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle  competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire  centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2.
§
2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel  presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

Art. 14 [abrogato - sostituito dall'art.2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
§2. La rivendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 15 [abrogato - sostituito dall'art.3 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da  parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

Art. 16 [abrogato - sostituito dall'art.4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:
 - a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinophilus, Boletus aereus, Boletus  aestivalis);
 - b. Cantharellus cibarius;
 - c. Cantharellus lutescens;  
 - d. Amanita caesarea;
 - e. Morchella (tutte le specie);
 - f. Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
 - g. Tricholoma georgii;
 - h. Pleurotus eryngii;
 - i. Armillaria mellea.
§2. L'elenco di cui al §1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 [abrogato - sostituito dall'art.5 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti  specie e varietà:
 - a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus  reticulatus);
 - b. Cantharellus cibarius (tutte le specie);
 - c. Agaricus bisporus;
 - d. Marasmius oreades;
 - e. Auricularia auricula-judae.
§2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
§3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla  specie Boletus edulis e relativo gruppo.
§4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".
§5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle
 caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
 decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18 [abrogato - sostituito dall'art.6 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in  confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del  contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
§2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
§3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi  secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.  283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od espero nella materia, regolarmente iscritto al  ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo  avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data  suddetta.
§4. I contravventori alle disposizioni di cui al §3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento  di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 19 [abrogato - sostituito dall'art.7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie  Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra  (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata  dal comune, sentita la commissione di cui all'art.11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
§2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 17, §5.

Art. 20 [abrogato - sostituito dall'art.8 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei  contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
§2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento +/- 2 m/m.

Art. 21 [abrogato - sostituito dall'art.9 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti  preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può  contenere funghi di una o più specie.
§2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute  e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30  aprile 1962, n.283, come sostituito dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'art. 5 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 22 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'art. 21, l'unità sanitaria  locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita  autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
§2. L'autorizzazione di cui al §1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 23
§
1. La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 §4,
comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di  una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali  qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1993

 


SOMMARIO
 

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Disposizioni e Divieti
Art. 3 - Raccolta dei funghi
Art. 4 - Modalità di raccolta
Art. 5 - Quantitativo di raccolta
Art. 5bis - Divieti di raccolta e limitazioni
Art. 5ter - Permessi regionali di autorizzazione
Art. 6 - Associazioni micologiche - Albo regionale
Art. 7 - Commercializzazione dei funghi
Art. 8 - Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici
Art. 9 - Abrogato
Art.10 - Comitato tecnico
Art.11 - Ricerca scientifica e corsi di formazione
Art.12 - Ispettorati micologici
Art.13 - Vigilanza
Art.14 - Sanzioni
Art.15 - Abrogato
Art.16 - Norma finale
Art.36-37-38 Regolamento attuativo - Norma finanziaria - Pubblicazione
Allegati A e B Piante e biotopi protetti
Allegati C e D Funghi commercializzabili e funghi protetti

Legge quadro 23 agosto 1993, n. 352, “Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

 

 



 

 
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