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Normativa per la regolamentazione della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei ed
ipogei
freschi e conservati.2
(BUR n. 104 dell’1 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R.
31 marzo 2009, n. 9) |
TITOLO I
(Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi
e conservati)3
Art. 1
(Finalità)
§1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell’ambiente e
della biodiversività4
e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme
per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la
commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23
agosto 1993, n. 352, “Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e dal
DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati».
Art. 2
(Disposizioni e divieti)
-
Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti
disposizioni:
a)
è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina,
indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e
velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante
interesse floristico,5
ecologico e monumentale;
b)
nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme
di cui ai successivi articoli del
presente titolo;6
c)
è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in
parte, nonché commercializzare sia allo stato fresco che secco la
flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);
d)
è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di
urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione
dei biotopi, di cui all'allegato B);
e)
per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la
raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di Ovolo7
chiuso.
1
L’articolo 3, comma 5; l’articolo 5 e l’articolo 14 entrano in
vigore a decorrere dall’1/1/2003.
2
Titolo della legge integrato dall’art. 1, comma 1 prima alinea
della L.R. 31 marzo 2009, n. 9.
3
Rubrica inserita dall’art. 1, comma 1 seconda alinea della L.R.
31 marzo 2009, n. 9.
4
Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
5
Parola sostituita dall’art. 3, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
6
L’art. 3, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n. 9 sostituisce le
parole “3, 4 e 5” con le parole “del presente titolo”.
7
Parola sostituita dall’art. 3, comma 3 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
Art. 3
(Raccolta dei funghi)
-
È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei
commestibili e maturi il cui diametro del cappello abbia
raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per
ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti
in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le
dimensioni minime richieste:
-
Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
-
Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
-
Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
-
Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
-
Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.),
cm 4 (quattro)
-
Clitocybe
géotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
-
per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta,
la dimensione minima è di cm (tre)
Il regolamento attuativo, di cui all'art. 36 potrà prevedere
modifiche ed aggiunte al presente comma.
§2.
La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per
comprovati scopi didattici e scientifici.
§3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non
coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno
delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agrituristiche
venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio
venatorio.
§4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore
ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità
valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al
successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono
effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in
possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai
minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta
consentito al titolare dell'autorizzazione.
8
8
Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
Art. 4
(Modalità di raccolta)
-
Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini,
rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il
micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
-
È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente
sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati
rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta
conservazione del corpo fruttifero.
-
È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri
contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la
conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la
sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo)
-
È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
-
È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o
in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente
legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica,
convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di
cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di
vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più
specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.9
9
Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
SOMMARIO
Art. 5
(Quantitativo di raccolta)
-
La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di
3 (tre) Kg di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto
1993, n. 352, recante: “Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”
fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o
perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.
-
Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di
tessera professionale di cui al successivo art. 5-ter.
-
Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai
residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'art.
5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al
limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5
(cinque) Kg giornalieri.
-
Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per
gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per
i soci di cooperative agricolo - forestali, nei rispettivi terreni
in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
-
Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento
sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza
limitazioni di quantità.
-
I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della
Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5ter
della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini
commerciali.
-
Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all' articolo 10, la
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla
raccolta, anche differenziati per specie e per periodi
temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla
presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è
reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna
cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.
10
10
Articolo sostituito dall’art. 6, comma 1 della L.R. 31 marzo
2009, n. 9.
Art. 5 bis
(Divieti di raccolta e limitazioni)
-
La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa
disposizione dei competenti organismi di gestione.
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico
provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di
cui all'articolo 10.
-
Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la
raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di
pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti
gestori.
-
È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane
destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di
contaminazione ambientale.
-
La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta
dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi
nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed
abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio
fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le
popolazioni di piante e funghi.
-
La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è
consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno
prima di un quinquennio.
11
11
Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
SOMMARIO
Art. 5 ter
(Permessi regionali di autorizzazione)
-
La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei
soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5, è subordinata al
possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei
permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il
tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai
soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà
prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le
cui modalità ed i programmi per l’organizzazione dei corsi
didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui
all’articolo 36. Con validità di anno solare, la tessera
consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio
regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri.
Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite
quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo
della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del
50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14
(quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;
b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il
tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera
consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio
regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri.
Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui
all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è
fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su
apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo
10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza
prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune
di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del
superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza
dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa
vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo
Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi
dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente
per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui
superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo
della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per
l'organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma
saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36;
c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata
dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti
pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi s pecie fungina
e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di
mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere
scientifico.
I divieti di cui al comma 1 e 2 dell' art. 3, della presente
legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica;
d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età
superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione
Calabria e si intende concesso mediante versamento della
somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione. lI permesso
micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito
dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3
(tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3
(tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il
costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00
(cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di
validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio
previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere
eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena
la mancata validità del permesso stesso e la conseguente
sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare
la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso
dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono
a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al
titolare dell'autorizzazione.
-
La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta
del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente
ad un valido documento d'identità.
-
Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono
ripartiti secondo i seguenti parametri:
a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le
spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere
micologiche e la promozione delle attività di ricerca;
b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni
micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le
stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che
li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per
l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei
servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere
micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.
12
12
Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
Art. 6
(Associazioni micologiche - Albo regionale)
-
È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede
nella Regione Calabria.
-
La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale
all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito
provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale,
sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.
-
Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale
le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con
atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
a)
finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate
referenze scientifiche;
b)
ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione
Calabria;
c)
impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;
d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);
e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della
richiesta di iscrizione;
f) adesione ad organismi micologici nazionali.13
-
All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta
d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in
possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
-
Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della
presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni dì
sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
-
Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione
professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.
13
Lettere aggiunte dall’art. 8, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
Art. 7
(Commercializzazione dei funghi)
-
I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono
essere:
a)
suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
b)
contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire
una sufficiente aerazione;
c)
disposti in singolo strato e non pressati;
d)
integri al fine di conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della
specie;
e)
freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da
muffe e parassiti;
-
È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei
freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1
del, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: “Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” o appartenenti alle specie indicate
nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato
al regolamento attuativo, di cui all'art. 36.
-
La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata
esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciti idonei
alla identificazione delle specie fungine commercializzate da
parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli
Ispettorati Micologici di cui al successivo art. 12.14
-
I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in
vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'ispettorato
micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente
competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità,
dal quale risulti:
a)
la generalità e la residenza del venditore;
b)
la specie e la quantità posta in vendita;
c)
la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.
-
È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei
e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti
commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A
tal fine l’ispettorato Micologico competente per territorio
effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
-
I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere
venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree
pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione,
comunque, della forma itinerante.
-
Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione,
conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi,
è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme
vigenti.15
14
Commi sostituiti dall’art. 9, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
15
Commi aggiunti dall’art. 9, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
SOMMARIO
Art. 816
(Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli
esercizi pubblici)
16
Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
-
Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi
spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli
esercizi di preparazione e somministrazione devono utilizzare
esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14
luglio 1995, n. 376 e successive somministrazione dei medesimi
devono utilizzare modificazioni ed integrazioni o appartenenti
alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate
nell'allegato C) della presente legge.
-
I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che
utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono
essere in possesso dell'attestato di idoneità alla
identificazione delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3
o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte
autorizzate, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, ovvero
utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di
cui al DM 686/1996.
Art. 917
(Abrogato)
17
Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
SOMMARIO
Art. 10
(Comitato tecnico)
-
È istituito il Comitato tecnico per la difesa dei patrimonio
naturalistico e fungino della Calabria.
-
Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella
materia oggetto della presentelegge e in riferimento
alle norme
stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio
1995 n. 376.
-
Il Comitato tecnico è composto da:
a)
un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale
all'Agricoltura;
b)
un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle
Foreste;
c)
un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale
all'Ambiente;
d)
un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla
Sanità;
e)
un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche
iscritte all'Albo regionale;
f)
un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;
g)
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
h)
il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo
delegato;
i)
il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
j)
un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato
all'Agricoltura;
-
Il Comitato è nominato con decreto dei Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.
-
Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un
gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64 )
per
ogni seduta.
Art. 11
(Ricerca Scientifica e Corsi di formazione)
-
La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire
l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici
finanziando appositi progetti di ricerca.
-
La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale
in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti
ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in
relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela
della flora fungina anche in riferimento all'art. 10
della Legge 352/93.18
18
Parole aggiunte dall’art. 12, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
Art. 12
(Ispettorati Micologici)
-
Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato
Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo
micologico e dotato di un proprio organico, costituito da
personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico
della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di
micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della
Sanità 29 novembre 1996, n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di
una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica;
scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze
naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze
farmaceutiche.
-
I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con
continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica,
sono i seguenti:
a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi
di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al
conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione
delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3. Le modalità ed
i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su
proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 10;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di
idoneità alla identificazione delle specie fungine;
d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui
all'art. 7, comma 4;
e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti
dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;
f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta,
alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle
lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici
esercizi;
g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere
pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;
h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli
esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della
tessera professionale.
-
Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione
delle specie fungine di cui all'art. 7, comma 3, provvede
apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:
- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico
dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con unzioni di presidente che
abbia competenze in materia di mico-tossicologia;
- un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN
dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo
Responsabile;
- un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica
amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con
funzioni di segretario.
-
Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere
un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e,
comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati
dall'Azienda Sanitaria.
19
19
Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1 della L.R. 31 marzo
2009, n. 9.
Art. 13
(Vigilanza)
-
La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata
agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della
Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende
Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai
Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri,
alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal
Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte
all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie
venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale,
alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia
provinciale.20
-
Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati
dall'articolo 138 dei Testo Unico della legge di Pubblica
Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e
prestare giuramento davanti al Prefetto.
-
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta
con il coordinamento degli Enti di gestione.
20
Comma sostituito dall’art. 13, comma 2 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
SOMMARIO
Art. 14
(Sanzioni)
-
La violazione delle norme del presente titolo comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria
da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti,
fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza,
nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per
la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di
recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso
di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha
provveduto al rilascio.
-
Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle
leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative
alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della
Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale
n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'art. 23 della Legge 352 del 23 agosto
1993.
-
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: “Modifiche al sistema
penale”.
-
Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 14, sono delegate, ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della; Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, recante: “Attuazione della delega di cui
all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, ai sindaci
dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
-
I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati
mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato
alla Regione Calabria.
-
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.
-
Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il
termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso,
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante
presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio,
comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
-
Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e
con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento
della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso
l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il
pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
-
Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'art. 14, deve
essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure
distrutto mediante infossamento.
-
Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni
altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla
presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla
Regione, la quale li fa confluire nell'istituito capitolo di
bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione
della presente legge.
-
È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora
le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono reato.
21
21
Articolo sostituito dall’art. 14, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009,
n. 9.
Art. 1522
(Abrogato)
22
Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
Art. 16
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge
valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e
al DPR 14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO II
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi
freschi e conservati
OMISSIS
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 36
(Regolamento attuativo)
-
Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine
di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni
dettagliate, la Regione su proposta del Comitato tecnico di cui
all'art. 10 della presente legge potrà emanare, entro 6 mesi,
apposito regolamento.
Art. 37
(Norma finanziaria)
-
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26
si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.
Art. 38
(pubblicazione)
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
ALLEGATO A
SPECIE PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 2
-
Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed
Equisetum sp.;
-
Gymnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
-
Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
-
Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia,
tutte le specie; Thalictrum calabricum;
-
Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
-
Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
-
Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
-
Famiglia Primulacee: Primula palinuri ; Soldanella, tutte le
specie;
-
Famiglia Gentianacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella
crispata;
-
Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
-
Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
-
Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte
le specie;
-
Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia,
tutte le specie; Galanthus nivalis; Narcissus, tutte le specie;
-
Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.
SOMMARIO
ALLEGATO B
BIOTOPI PROTETTI AI SENSI DELL'ART. 2
-
Valle del fiume Argentino;
-
Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la
strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non
attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
-
Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
-
Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto
circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti,
lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
-
Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
-
Stazioni di Woodwardia;
-
Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da
elenco seguente:
1) Bosco Gariglione;
2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
3) Foresta del Timpone della Carcara;
4) Bosco al Corvo;
5) Bosco di Arnocampo;
6) Pineta di Cupone;
7) Bosco di Santa Maria;
8) Monte Pollino;
9) Bosco Fallistro;
10) Alto Aspromonte;
11) Isola di Cirella;
12) Isola di Dino;
13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
14) Foce del Neto.
ALLEGATO C
ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA
L’elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è
consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco
nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine
indicate nell'Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il
seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):
-
Albatrellus pes-carprae
-
Boletus subappendiculatus
-
Fistulina epatica
-
Grifola frondosa
-
Hydnum rufescens
-
Hygrophorus hypothejus
-
Hygrophorus marzuolus
-
Hygrophorus pudorinus
-
Hygrophorus russula
-
Lactarius salmonicolor
-
Lactarius sanguifluus
-
Lactarius semisanguifluus
-
Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)
-
Laetiporus sulphureus
-
Lyophyllum conglobatum
-
Pisolitus arhizus
-
Pleurotus ferulae
-
Russula aurea
-
Russula virescens
-
Russula cyanoxantha
-
Russula delica
-
Russula chloroides
-
Russula vesca
-
Ramaria botrytìs
-
Suillus bellini
-
Tricholoma acerbum
-
Tricholoma populinum
-
Tricholoma stans
ALLEGATO D
SPECIE
PROTETTE AI SENSI DELL'ART.
4, comma 5.
-
Amanita caesarea fa. alba
-
Amanita cocolla
-
Boletus dupainii
-
Boletus edulis var. citrinus
-
Boletus satanas
-
Lactarius mairei
-
Phaeolepiota aurea
-
Pulveroboletus hemichrysus26
26
Allegati aggiunti dall’art. 18, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n.
9.
SOMMARIO
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|
Legge 23 agosto 1993, n. 352 modificata dal DPR 14 luglio 1995,
n. 376 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
il Presidente della
Repubblica promulga la seguente legge:
Capo I -
Raccolta dei funghi
Art.1
§1. Le regioni, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69
del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con proprie
leggi la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla presente
legge. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono in base alle
competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
§2. È fatta salva la vigente
normativa di carattere generale
concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 2
§1. Le regioni esercitano le
funzioni amministrative per gli
adempimenti di cui alla presente legge
avvalendosi dei
comuni, delle province e delle
comunità montane, anche attraverso la
collaborazione delle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale.
§2. Le regioni disciplinano con
proprie norme le modalità di
autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei determinando anche le
agevolazioni in favore dei cittadini che
effettuino la raccolta al fine di
integrare il reddito normalmente
percepito.
§3. Le agevolazioni di cui al comma
2 si applicano ai coltivatori diretti, a
qualunque titolo, e a tutti coloro che
hanno in gestione propria l'uso
del bosco, compresi gli utenti dei beni
di uso civico e di proprietà collettive,
nonché i soci di cooperative
agricolo-forestali.
Art. 3
§1. Al fine di tutelare l'attività
di raccolta dei funghi nei territori
classificati montani, le regioni possono
determinare, su parere dei
comuni e delle comunità montane
interessati, le zone, ricomprese in
detti territori, ove la raccolta
è consentita ai residenti anche in
deroga ai limiti previsti dall'articolo
4, § 1 e 2.
§2. Le regioni, su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 3,
possono autorizzare la costituzione di
aree, delimitate da apposite
tabelle, ove la raccolta dei funghi è
consentita a fini economici.
Art. 4
§1. Le regioni, sentiti le province,
i comuni e le comunità montane,
determinano la quantità massima per
persona, complessiva ovvero
relativa a singole specie o varietà,
della raccolta giornaliera di funghi
epigei, in relazione alle
tradizioni, alle consuetudini e alle
esigenze locali e comunque entro il
limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
§2. Le regioni vietano la raccolta
dell'Amanita caesarea allo stato di
ovolo chiuso e stabiliscono limiti di
misura per la raccolta di tutte
le altre specie, sentito il parere delle
province, dei comuni e delle comunità
montane competenti per
territorio.
Art. 5
§1. Nella raccolta dei funghi epigei
è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo
strato umifero del terreno, il
micelio fungino o l'apparato radicale
della vegetazione.
§2. Il carpoforo raccolto deve
conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che consentono la sicura
determinazione della specie.
§3. È vietata la
distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
§4. I funghi raccolti devono essere
riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore. È
vietato in ogni caso l'uso di
contenitori in plastica.
§5. È vietata la raccolta e
l'asportazione, anche a fini di
commercio, della cotica superficiale del
terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade e dei passaggi e per le
pratiche colturali, e fermo restando
comunque l'obbligo dell'integrale
ripristino anche naturalistico dello
stato dei luoghi.
Art. 6
§1. La raccolta dei funghi epigei è
vietata, salva diversa disposizione dei
competenti organismi di gestione:
-
a. nelle riserve naturali integrali;
- b. nelle aree ricadenti in parchi
nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate
dai relativi organismi di gestione;
- c. nelle aree specificamente
interdette dall'autorità forestale
competente per motivi selvo-colturali;
- d. in altre aree di particolare
valore naturalistico e scientifico,
individuate dagli organi regionali e
locali competenti.
§2. La raccolta è altresì vietata
nei giardini e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo
adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari.
Art. 7
§1. Le regioni possono, per motivi
di salvaguardia dell'ecosistema,
disporre limitazioni temporali alla
raccolta dei funghi epigei solo
per periodi definiti e consecutivi.
§2. Le regioni possono inoltre
vietare, per periodi limitati, la
raccolta di una o più specie di funghi
epigei in pericolo di
estinzione, sentito il parere o su
richiesta delle province, dei comuni e
delle comunità montane competenti
per territorio.
Art. 8
§1. In occasione di mostre, di
seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e
naturalistico, il presidente
della giunta regionale, sentito
l'assessore competente, può rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta
per comprovati motivi di interesse
scientifico. Tali autorizzazioni hanno
validità per un periodo non superiore
ad un anno e sono rinnovabili.
Art. 9
§1. [comma abrogato
- sostituito dall'art.1 del DPR 14
luglio 1995, n. 376]
Al fine della
tutela della salute pubblica, le
regioni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
organizzano, nell'ambito delle unità
sanitarie locali, uno o più centri di
controllo micologico pubblico
(ispettorati micologici), avvalendosi
anche, in via transitoria e comunque
escludendo l'instaurazione di rapporti
di lavoro dipendente, delle associazioni
micologiche e naturalistiche di
rilevanza nazionale o regionale.
§2. I centri di cui al comma 1 sono
costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente.
§3. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
regioni si avvalgono delle disponibilità
finanziarie ad esse già attribuite,
senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 10
§1. Le regioni, le province, i
comuni e le comunità montane, anche
attraverso le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza
nazionale o regionale, nonché il Corpo
forestale dello Stato, possono
promuovere l'organizzazione e lo
svolgimento di corsi didattici, di
convegni di studio e di iniziative
culturali e scientifiche che
riguardino gli aspetti di conservazione
e di tutela ambientale collegati alla
raccolta di funghi epigei, nonché la
tutela della flora fungina.
§2. Le attività di cui al §1
sono organizzate e svolte nei limiti
delle risorse già disponibili, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 11
[abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n.
376]
§1. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge è affidata agli agenti
del Corpo forestale dello Stato. Sono
inoltre incaricati della vigilanza
sull'applicazione della presente legge,
oltre ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, le guardie
venatorie provinciali, gli organi di
polizia locale urbana e rurale, gli
operatori professionali di vigilanza e
ispezione delle unità sanitarie locali
aventi qualifica di vigile sanitario o
equivalente, le guardie giurate
campestri, gli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende
speciali e le guardie giurate
volontarie.
§2. Le guardie giurate devono possedere
i requisiti di cui all'articolo 138 del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e prestare
giuramento davanti al prefetto.
§3. Nelle aree protette nazionali e
regionali la vigilanza viene svolta con
il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 12
§1. Le regioni adeguano la propria
legislazione alle norme della presente
legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 13
§1. Ogni violazione delle norme
adottate dalle regioni ai sensi del
presente capo comporta la confisca dei
funghi raccolti, fatta salva la
facoltà di dimostrarne la legittima
provenienza, e l'applicazione, da parte
delle competenti autorità, della
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire
centomila, nonché, nei casi
determinati dalle regioni, la revoca
dell'autorizzazione di cui all'art.
2.
§2. È fatta salva l'applicazione
delle vigenti norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute
nel presente capo costituiscano
reato.
Capo II -
Commercializzazione dei funghi
Art. 14
[abrogato - sostituito dall'art.2 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. La vendita dei funghi freschi
spontanei è soggetta ad autorizzazione
comunale.
§2. La rivendita dei funghi
coltivati rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli.
Art. 15
[abrogato - sostituito dall'art.3 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]1. La vendita
al dettaglio dei funghi freschi
spontanei è consentita, previa
certificazione di avvenuto controllo da
parte dell'unità sanitaria locale,
secondo le modalità previste dal
regolamento locale d'igiene.
Art. 16
[abrogato - sostituito dall'art.4 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. È consentita la commercializzazione
delle seguenti specie e varietà di
funghi freschi spontanei:
- a. Boletus edulis e relativo gruppo
(Boletus edulis, Boletus pinophilus,
Boletus aereus, Boletus aestivalis);
- b. Cantharellus cibarius;
- c. Cantharellus lutescens;
- d. Amanita caesarea;
- e. Morchella (tutte le specie);
- f. Clitocybe gigantea, nebularis,
geotropa;
- g. Tricholoma georgii;
- h. Pleurotus eryngii;
- i. Armillaria mellea.
§2. L'elenco di cui al §1 è
integrato con altre specie riconosciute
idonee alla commercializzazione con
decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 17
[abrogato - sostituito dall'art.5 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. Con la denominazione di "funghi
secchi" possono essere posti in
commercio funghi appartenenti alle
seguenti specie e varietà:
- a. Boletus edulis e relativo gruppo
(Boletus edulis, Boletus pinicola,
Boletus aereus, Boletus reticulatus);
- b. Cantharellus cibarius (tutte le
specie);
- c. Agaricus bisporus;
- d. Marasmius oreades;
- e. Auricularia auricula-judae.
§2. Possono essere altresì poste in
commercio altre specie riconosciute
eduli con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
§3. Con la denominazione di "funghi
porcini" possono essere posti in
commercio solo funghi appartenenti alla
specie Boletus edulis e relativo
gruppo.
§4. È obbligatoria nell'etichettatura
dei funghi secchi la dizione: "Contenuto
conforme alla legge".
§5. La denominazione di vendita deve
essere accompagnata da menzioni
qualificative rispondenti alle
caratteristiche che sono fissate, entro
dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 18
[abrogato - sostituito dall'art.6 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. I funghi secchi sono venduti, con
l'indicazione facilmente visibile del
nome scientifico del fungo contenuto, in
confezioni chiuse, con almeno la metà
di una facciata trasparente, in modo da
consentire il controllo del contenuto,
ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109.
§2. Ogni confezione deve contenere
funghi della stessa specie.
§3. Le imprese e i soggetti singoli o
associati che svolgono attività di
preparazione o di confezionamento di
funghi secchi o conservati indicano
nella richiesta di autorizzazione, di
cui all'art. 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive
modificazioni, anche le generalità del
perito od espero nella materia,
regolarmente iscritto al ruolo della
camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della
provincia, sotto il cui controllo
avvengono la lavorazione ed il
confezionamento. Le imprese già operanti
alla data di entrata in vigore della
presente legge si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma
entro il termine di dodici mesi dalla
data suddetta.
§4. I contravventori alle disposizioni
di cui al §3 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a
lire un milione.
Art. 19
[abrogato - sostituito dall'art.7 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. È vietata la vendita al minuto di
funghi secchi allo stato sfuso, ad
eccezione dei funghi appartenenti alla
specie Boletus edulis e relativo gruppo
(porcini) che abbiano caratteristiche
merceologiche classificabili come extra
(sezioni intere e carne perfettamente
bianca). Tali funghi sono posti in
vendita previa autorizzazione rilasciata
dal comune, sentita la commissione di
cui all'art.11 della legge 11
giugno 1971, n. 426.
§2. È consentita la vendita dei funghi
secchi sminuzzati purché rispondenti
alle caratteristiche di cui all'art.
17, §5.
Art. 20
[abrogato - sostituito dall'art.8 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
stabilite le gamme di quantità e di
capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
§2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al
12 per cento +/- 2 m/m.
Art. 21
[abrogato - sostituito dall'art.9 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
§1. I funghi conservati sott'olio,
sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al
naturale, congelati, surgelati, o
altrimenti preparati debbono
appartenere a specie facilmente
riconoscibili e ben conservabili. Ogni
confezione può contenere funghi di una
o più specie.
§2. Su ogni confezione sono riportati in
modo facilmente visibile i nomi
scientifici delle specie di funghi
contenute e le rispettive quantità,
espresse percentualmente in ordine
decrescente, ai sensi dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1962, n.283, come
sostituito dall'art. 5 della legge
26 febbraio 1963, n. 441, e
dell'art. 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 22
[abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n.
376]
§1. Per ogni specie fungina destinata
alla conservazione, secondo le modalità
di cui all'art. 21, l'unità
sanitaria locale competente rilascia,
previo accertamento dei requisiti
previsti dalla presente legge, apposita
autorizzazione, i cui estremi sono
indicati sull'etichetta del prodotto
conservato.
§2. L'autorizzazione di cui al
§1
ha validità su tutto il territorio
nazionale.
Art. 23
§1. La violazione delle norme di cui
la presente capo, fatto salvo quanto
previsto dall'art.18 §4,
comporta l'applicazione, da parte
delle competenti autorità, della
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni. È
fatta salva l'applicazione delle vigenti
norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute
nel presente capo costituiscano reato.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto 1993
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